La Commissione approva il regime di aiuti dell'Italia per gli operatori commerciali che hanno subìto danni a causa della pandemia di COVID-19.
La Commissione europea ha approvato, in base alle norme dell'UE sugli aiuti di Stato, un sostegno di 687 milioni di EUR concesso dall'Italia per indennizzare i fornitori di servizi commerciali di trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza per i danni subiti nel periodo tra il 1° luglio e il 30 aprile 2021 a causa della pandemia di COVID-19 e delle misure restrittive che l'Italia ha dovuto attuare per limitare la diffusione del virus.
Margrethe Vestager, Vicepresidente esecutiva della Commissione, responsabile della politica di concorrenza, ha dichiarato: "Questa misura da 687 milioni di EUR consentirà all'Italia di indennizzare gli operatori commerciali del trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza per i danni subiti a causa delle restrizioni connesse alla pandemia di COVID-19. Continuiamo a collaborare strettamente con l'Italia e tutti gli altri Stati membri per garantire che le misure nazionali a sostegno di tutti i settori colpiti dalla crisi, compreso il settore ferroviario, possano essere attuate il più rapidamente possibile, in linea con le norme dell'UE".
La misura italiana di sostegno
Dall'inizio della pandemia il governo italiano ha messo in atto una serie di misure volte a limitare la diffusione del virus, tra cui, in particolare, un sistema obbligatorio di prenotazione a posti alternati che ha ridotto del 50 % i posti disponibili, severe restrizioni per le riunioni e i viaggi di lavoro in presenza e la cancellazione di vari eventi.
Tali restrizioni hanno avuto ripercussioni negative dirette sulla mobilità di categorie concrete di passeggeri come i turisti o coloro che viaggiano per motivi professionali, fondamentali per l'attività dei treni a lunga percorrenza. Inoltre, nel periodo compreso tra la fine di dicembre 2020 e aprile 2021, il governo ha introdotto a livello nazionale un divieto dei viaggi interregionali.
A causa delle restrizioni obbligatorie in vigore, gli operatori del trasporto ferroviario di passeggeri a lunga percorrenza hanno subito un calo dell'affluenza nei trasporti e delle relative entrate.
Nell'ambito del regime notificato di 687 milioni di EUR, i beneficiari ammissibili avranno diritto a una compensazione sotto forma di sovvenzioni dirette per i danni subiti nel periodo specificato.
Il sostegno finanziario con fondi UE o nazionali concesso ai servizi sanitari o ad altri servizi pubblici per far fronte alla situazione dovuta al COVID-19 non è soggetto al controllo sugli aiuti di Stato.
Nei casi in cui si applicano le norme in materia di aiuti di Stato, gli Stati membri possono elaborare ampie misure di aiuto a sostegno di imprese o settori specifici che risentono delle conseguenze della pandemia di COVID-19, in linea con la vigente disciplina dell'UE in materia di aiuti di Stato.